DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30

                               Art. 1 
 
            Ulteriori misure per contenere e contrastare 
               l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  i  cui
territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  si
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  per  la  zona
arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 33 del 2020. 
  2. Dal  15  marzo  al  6  aprile  2021,  le  misure  stabilite  dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del  2020
per la zona rossa di cui all'articolo 1,  comma  16-septies,  lettera
c), del decreto-legge n.  33  del  2020,  si  applicano  anche  nelle
regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  individuate  con
ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo  1,  comma
16-bis, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nelle  quali  l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a  250  casi  ogni
100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo
monitoraggio disponibile. 
  3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021,  i  Presidenti  delle  regioni  e
delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione  delle  misure  stabilite  per  la  zona   rossa   dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
nonche' ulteriori,  motivate,  misure  piu'  restrittive  tra  quelle
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 
  4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano  nelle
quali si applicano le misure stabilite  per  la  zona  arancione,  e'
consentito,  in  ambito  comunale,  lo  spostamento  verso  una  sola
abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due  persone
ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di
anni  14  sui  quali  tali  persone  esercitino  la   responsabilita'
genitoriale e alle persone  con  disabilita'  o  non  autosufficienti
conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la  zona
rossa. 
  5. Nei  giorni  3,  4  e  5  aprile  2021,  sull'intero  territorio
nazionale, ad eccezione della zona bianca,  si  applicano  le  misure
stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2  del  decreto-legge
n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e'  consentito,
in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo. 
  6.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano  giornalmente  al  Ministero
della salute il numero dei tamponi  eseguiti  sulla  popolazione.  La
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruita'  dal  punto  di  vista
quantitativo in relazione al livello di  circolazione  del  virus  in
sede locale. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e  5
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  n.  19  del
2020.
                               Art. 2
               Congedi per genitori e bonus baby-sitting 
 
  1.  Il  genitore  di  figlio  convivente  minore  di  anni  sedici,
lavoratore  dipendente,  alternativamente  all'altro  genitore,  puo'
svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per  un  periodo
corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione
dell'attivita'  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata
dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della
azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a  seguito
di contatto ovunque avvenuto. 
  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa
essere svolta in modalita' agile, il genitore  lavoratore  dipendente
di figlio convivente minore  di  anni  quattordici,  alternativamente
all'altro  genitore,  puo'  astenersi  dal  lavoro  per  un   periodo
corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione
dell'attivita'  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata
dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della
quarantena del figlio. Il beneficio  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione
di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per
le quali sia stata disposta la sospensione  dell'attivita'  didattica
in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per
i quali sia stata disposta la chiusura. 
  3. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  2,  e'
riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti  di  spesa  di
cui al comma 8, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  fruiti  dai
genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto,  durante  i  periodi  di  sospensione
dell'attivita'  didattica  in  presenza   del   figlio,   di   durata
dell'infezione  da  SARS  Covid-19  del  figlio,  di   durata   della
quarantena del  figlio,  possono  essere  convertiti  a  domanda  nel
congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennita' di cui al  comma
3  e  non  sono  computati  ne'  indennizzati  a  titolo  di  congedo
parentale. 
  5. In caso di figli di eta' compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle
condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal  lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto
alla conservazione del posto di lavoro. 
  6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i  lavoratori
autonomi, il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso
pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore
sanitario,  pubblico  e  privato   accreditato,   appartenenti   alla
categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio
biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori
socio-sanitari, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono
scegliere la corresponsione di uno o piu'  bonus  per  l'acquisto  di
servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro
settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i  casi  di
cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto  famiglia
di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Il
bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai  servizi  integrativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo  13  aprile
2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per  la  prima  infanzia.  Il  bonus  e'  altresi'  riconosciuto   ai
lavoratori autonomi  non  iscritti  all'INPS,  subordinatamente  alla
comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del
numero  dei  beneficiari.  La  fruizione  del   bonus   per   servizi
integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo  e'  incompatibile
con la fruizione del bonus asilo nido di cui  all'articolo  1,  comma
355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1,
comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di  cui  al
presente comma puo' essere fruito solo se l'altro genitore non accede
ad altre tutele o al  congedo  di  cui  al  comma  2  e  comunque  in
alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 
  7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di  lavoro
in modalita' agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure
non svolge alcuna attivita'  lavorativa  o  e'  sospeso  dal  lavoro,
l'altro genitore non puo' fruire dell'astensione di cui ai commi 2  e
5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che  sia  genitore  anche  di
altri figli minori di anni quattordici avuti da  altri  soggetti  che
non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6. 
  8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 282,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Le  modalita'
operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono
stabilite dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui
al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga  che  e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. 
  9. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo,
e' autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021. 
  10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si  applicano  fino
al 30 giugno 2021. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari  a  293  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
  12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  di  cui
al presente articolo con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
Art. 3 

Disposizioni finanziarie
  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  3,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di  0,14  milioni  di
euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni  di
euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62  milioni  di  euro
nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno
2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro  nel  2029,
3,18 milioni di euro  nel  2030  e  3,63  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione  degli
effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15  milioni  di  euro
per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024,  1,85  milioni
di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per  l'anno  2026,  2,59
milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028,
3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno
2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 293,14 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro  nel  2023,  1,37
milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di
euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni  di
euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18  milioni  di  euro
nel 2030 e 3,63 milioni di euro  annui  a  decorrere  dal  2031,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per  l'anno  2023,  1,54
milioni di euro per l'anno 2024, 1,85  milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di  euro  per
l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno  2028,  3,19  milioni  di
euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per  l'anno  2030  e  3,84
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo  netto  da
finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno  e  230,57
milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021  e,
in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76  milioni
di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro
nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel  2026,
2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel  2028,
2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030  e  3,63
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2031  e,  in  termini  di
indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15  milioni  di
euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  1,85
milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026,
2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per  l'anno
2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro  per
l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2031,
mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica il  20  gennaio  2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
    b) quanto a 4,94 milioni di  euro  in  termini  di  indebitamento
netto  e  fabbisogno,  mediante  utilizzo  delle   maggiori   entrate
derivanti dall'articolo 2, comma 9. 
  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Art. 4 
     Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2021 

Gazzetta Ufficiale